La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 10 febbraio 2022, ha condannato Prestitalia S.p.A. a rimborsare 2.734,51 euro a un cliente per somme indebitamente trattenute a titolo di costi up front e recurring relativi a un contratto di finanziamento con cessione del quinto estinto anticipatamente. La Corte ha stabilito che tutti i costi, inclusi quelli di intermediazione e assicurativi, devono essere rimborsati in base al criterio proporzionale pro rata temporis, escludendo distinzioni tra costi up front e recurring. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.