Il Tribunale di Varese, con sentenza del 24 marzo 2020, ha condannato Findomestic Banca S.p.A. a rimborsare a un cliente le somme trattenute indebitamente in seguito all’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento. Il giudice ha dichiarato nulla la clausola contrattuale che escludeva il rimborso dei costi non goduti, stabilendo che tutte le spese, comprese quelle up front e recurring, devono essere restituite secondo il criterio pro rata temporis. La banca è stata inoltre condannata a coprire le spese processuali.