Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 73/2022 del 20 gennaio 2022, ha rigettato la domanda di Findomestic Banca S.p.A., confermando che i costi assicurativi devono essere inclusi nel calcolo del TAEG se le polizze risultano necessarie per ottenere il credito alle condizioni offerte. Il giudice ha accertato la natura obbligatoria delle polizze assicurative, evidenziando che la contestualità tra la sottoscrizione delle polizze e i contratti di finanziamento conferma il loro collegamento obbligatorio. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.