Sentenza del 26 Maggio 2009
Cassazione. Sentenza del 26 Maggio 2009 con cui la Cassazione si pronuncia sulla validità della dichiarazione del possesso dello status di “operatore qualificato”.
Sentenza del 15 Luglio 2010
Tribunale di Bari. Sentenza del 15 Luglio 2010 con cui il Giudice dichiara che il contratto di SWAP è nullo nel caso non ci sia l’effettiva possibilità di perseguire una causa concreta di copertura del rischio. Il contratto è nullo per difetto generico di causa.
Sentenza del 11 Novembre 2001
TAR Toscana. Sentenza dell 11 Novembre 2001 con cui il TAR si pronuncia sull’utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti locali.
Sentenza del 07 settembre 2011
Consiglio di Stato. Sentenza del 07 settembre 2011 con cui il Consiglio di stato si esprime a favore della provincia di Pisa dichiarando che è legittima la decisione di un ente locale di annullare in autotutela le operazioni in strumenti derivati.
Sentenza del 19 Dicembre 2012
Tribunale Penale di Milano. Sentenza del 19 Dicembre 2012 con cui il Giudice condanna 3 banche per truffa ai danni del Comune di Milano.
Sentenza del 03 Maggio 2013
Tribunale di Trento. Sentenza del 03 Maggio 2013 con cui il Giudice dichiara nullo uno SWAP che manca di una reale funzione di copertura. La stipula del contratto non ricade nel concetto di causa ma nella più generica nozione di “motivo” e il contratto è nullo.
Sentenza del 17 Gennaio 2014
Tribunale di Torino. Sentenza del 17 Gennaio 2014 con cui il Giudice dichiara nullo il contratto derivato in quanto c’è una carenza di causa concreta. Lo scenario definito dalla Banca non era realizzabile e quindi mancavano le premesse per una reale causa di stipula.
Sentenza del 01 Marzo 2014
Corte d’Appello di Bologna. Sentenza del 01 Marzo 2014 con cui la corte da ragione al Comune di Bologna e, annullando i contratti, condanna la Banca a risarcire il Comune.
Sentenza del 16 Giugno 2015
Tribunale di Milano. Sentenza del 16 Giugno 2015 con cui il Giudice riconosce i derivati quali scommesse riconosciute in modo legale e il cui oggetto è costituito dal mark to market. La nullità del contratto nasce dalla mancata indicazione delle formule di calcolo del mark to market.