Verifica conto corrente:
che cos'è l'anatocismo

L’attività di verifica conto corrente parte dalla conoscenza della nozione di anatocismo bancario. Per anatocismo si intende la prassi, invalsa nel settore bancario, di operare la capitalizzazione periodica degli interessi, ossia quella di trasferire periodicamente in aumento del capitale gli interessi di volta in volta maturati e di conteggiare così anche su questi i successivi interessi.

Verifica del conto corrente: l’orientamento giurisprudenziale relativo all’anatocismo bancario

Sino al 2000 la quasi generalità delle banche operava la capitalizzazione con frequenza trimestrale sulle somme a debito per il cliente, e con frequenza annuale sulle somme a credito, il che si traduceva in un vantaggio oggettivo per le banche. Al fine di attuare una corretta procedura di verifica conto corrente tale prassi è da giudicarsi illegittima per violazione dell’art. 1283 c.c., che prevede “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”.

Nell’agosto del 1999 è intervenuto il Legislatore, affidando al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) il compito di disegnare le linee guida ed i criteri cui le banche avrebbero dovuto attenersi in tema di anatocismo, e fissando comunque il principio che nelle operazioni in conto corrente deve essere “assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori”.

Il CICR, con delibera del 09.02.2000 recepiva tale indicazione e stabiliva che le clausole di capitalizzazione degli interessi, previste nei contratti di conto corrente di futura stipulazione, fossero valide a condizione che:

  • Prevedessero la stessa periodicità per il calcolo degli interessi creditori e debitori;
  • Fossero specificamente approvate per iscritto dal cliente.

Per i contratti di conto corrente già in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR, l’art. 7 del provvedimento stabiliva che le condizioni dovessero essere adeguate alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2000 ed i relativi effetti si sarebbero dovuti produrre dal 1° luglio 2000.

In particolare poi all’art. 7, comma 3 così è stato disposto:

“Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.

Il richiamo alle “condizioni precedentemente applicate”, riportato nell’art. 7 della Delibera, deve essere ricondotto alla nullità dell’anatocismo trimestrale, risultante difatti dalla normativa vigente (l’art. 1283 c.c.), oltre che dalla costante giurisprudenza.

Se difatti per il periodo antecedente all’entrata in vigore della Delibera CICR la capitalizzazione periodica deve essere ritenuta illegittima in forza della normativa, anche nell’applicazione fatta dalla giurisprudenza, è evidente che la previsione di cui all’art. 7, che ha legittimato la capitalizzazione a decorrere dal 1° luglio 2000, comporti un peggioramento delle condizioni sino a tale data posta in essere.

Con sentenza n. 425/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3 del d. lgs. 342/99 nella parte in cui aveva stabilito la validità ed efficacia – sino all’entrata in vigore della Delibera CICR – delle clausole contrattuali precedentemente stipulate e che prevedevano una periodica capitalizzazione degli interessi. Per effetto dell’intervento della Corte Costituzionale, ne è conseguito chele clausole anatocistiche, in base al principio che regola la successione delle leggi nel tempo, restano disciplinate dalla normativa antecedentemente in vigore: dunque sono soggette a nullità, in quanto in palese violazione dell’art. 1283 c.c.

Un aspetto di grande importanza per la procedura di verifica conto corrente: la prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi anatocistici

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24418 del 2010, affermano che “se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che preveda la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a tale titolo, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto corrente per quanto riguarda le rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido), e non dal momento in cui tali interessi siano stati addebitati al correntista, come nel caso delle rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l’affidamento concesso, in cui la rimessa ha l’effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca).

Verifica Conto Corrente: le criticità presenti nei contratti di affidamento in conto corrente

Nella procedura di verifica conto corrente numerosi sono gli aspetti che rendono un conto corrente irregolare. Di seguito ne sono elencati alcuni.

  • Clausola uso piazza: molti contratti ed in particolare quelli molto “vecchi” (ante 2000) riportavano ai fini della determinazione degli interessi passivi da addebitare al correntista il generico riferimento all’uso piazza. È nulla tale clausola che fa riferimento per la determinazione degli interessi alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza . Per la pattuizione degli interessi convenzionali ultralegali è richiesta a pena di nullità la forma scritta.
  • Commissione di massimo scoperto (CMS): tale commissione non può essere applicata dal generico riferimento contenuto nel contratto che fa riferimento alle “commissioni” senza alcuna ulteriore specificazione; l’orientamento giurisprudenziale prevalente non considera applicabile tale costo anche qualora dovesse essere contrattualmente previsto con apposita percentuale in quanto priva di causa perché in modo ricorrente essa veniva applcata da parte delle banche in modo illegittimo sulla punta massima del saldo debitore e non sulla differenza tra utilizzato ed accordato allo stesso modo, in assenza di una espressa preventiva pattuizione scritta delle spese di tenuta di conto anche queste ultime non sono dovute dal correntista
  • Giorni di valuta fittizi: Il giorno di valuta effettiva è la data reale in cui viene posta in essere l’operazione di accredito o addebito ovvero la data in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme. I moderni sistemi telematici consentono infatti di effettuare operazioni in tempo reale e di acquisire o perdere in tempo reale la disponibilità delle somme.
    La valuta bancaria è quella con cui l’istituto di credito sottraendo ( antergazione) o aggiungendo ( postergazione) un certo numero di giorni alla valuta effettiva ( c.d. giorni valuta o giorni banca) calcola e percepisce maggiori interessi rispetto a quelli dovuti. Con tale sistema può accadere che da un lato il saldo contabile si mantiene positivo mentre i saldi per valuta assumono rilevanti valori negativi con il conseguente addebito di consistenti interessi passivi.
    Il danno economico che il correntista potrebbe subire soprattutto nel lungo periodo per effetto di tale prassi “scorretta” è notevole.
    In mancanza di una chiara ed inequivocabile disciplina pattizia sul calcolo dei giorni delle valute o in presenza di clausole contrattuali che fanno generico riferimento alla “valuta d’uso” la giurisprudenza, in moltissimi casi a seguito delle contestazioni del correntista, ha disposto la nullità della clausola contenuta nei contratti bancari che prevede il pagamento di interessi derivanti dai c.d. giorni valuta fittizia, tra le altre si cita la sentenza del Tribunale di Lecce 15 dicembre 2009
  • Interessi usurari: la verifica e l’accertamento dei tassi applicati al correntista va effettuato secondo i criteri di cui all’art. 644 C. P. quarto comma il quale recita che:”per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate alla erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse”. Quindi nel calcolo del TEG vanno imputati gli interessi passivi, le commissioni di massimo scoperto e le spese collegate all’erogazione del credito, come stabilito nelle sentenze di Cass. Penale, sez. II n. 12028 del 19/2/10 e Cass. Penale, sez. II n.4669 del 19/12/11. In caso si applicazione di interessi usurari, il cliente ha diritto al ristorno totale degli interessi applicati dalla Banca nel trimestre in cui il TEG supera il tasso soglia usurario – TEGM medio del periodo di riferimento. (art. 644 c.p., sostituito dall’art. 1 della Legge antiusura del 7/3/96 N° 108).

La perizia econometrica di verifica conto corrente evidenzierà per ogni trimestre gli interessi usurari applicati dalla banca con indicazione percentuale dello sforamento rispetto al TEGM medio del periodo di riferimento.

Verifica Conto Corrente: come opera la Nexthod Finance

Il processo di verifica conto corrente attuato dalla Nexthod Finance inizia con una verifica documentale sul contratto di conto corrente, sul contratto di apertura di credito, sugli estratti conto trimestrale e sul riassunto scalare, sulla eventuale documentazione intervenuta nel tempo e sui documenti di sintesi. Successivamente si verificano i costi applicati e le condizioni contrattuali. Infine viene redatto un report tecnico con la quantificazione delle somme da richiedere a rimborso e/o del risarcimento di cui si chiederà la restituzione. In caso di conferimento dell’incarico da parte del cliente la Nexthod Finance provvede ad emettere idonea perizia econometrica .


Verifica Conto Corrente: Nexthod Finance effettua una pre-analisi gratuita non vincolante. Il nostro compenso è legato al buon fine della pratica